Il Viminale a seguito degli eventi di Piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017, ha provveduto alla rivisitazione delle precedenti linee di indirizzo, con l’adozione della direttiva n. 11001/1/110/(10) per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche
Il ministero dell’Interno, a distanza di circa un anno dall’emanazione dei provvedimenti inerenti la safety – dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone – e la security – servizi di ordine e sicurezza pubblica – delle manifestazioni pubbliche seguiti agli eventi verificatisi in Piazza San Carlo a Torino in data 3 giugno 2017, ha provveduto alla rivisitazione delle precedenti linee di indirizzo, con l’adozione della direttiva del Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi n. 11001/1/110/(10) e le allegate Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.
Pubbliche manifestazioni
Il Comune dovrà ricevere dall’organizzatore con congruo anticipo l’istanza con la relativa documentazione e l’indicazione delle misure di sicurezza che intende adottare. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato direttamente dal Comune, specificando le misure da adottare. Nel caso di eventi di pubblico spettacolo, è necessario il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo secondo le previsioni dell’art. 80 TULPS.
Se nella fase istruttoria alla concessione dell’autorizzazione emergono criticità connesse alla tipologia dell’evento, profili di security o di safety complessi che richiedono un’analisi coordinata e integrata, il Sindaco o la Commissione di vigilanza ne informano la Prefettura che sottoporrà l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica allargato alla partecipazione del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il CPSOP potrà modificare o implementare le misure previste dall’organizzatore, facendo riferimento alle Linee Guida allegate alla direttiva. E’ rimessa alla valutazione dei Prefetti lo svolgimento di ulteriori approfondimenti con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle altre istituzioni e realtà associative interessate per adattare tali Linee guida al territorio e alla manifestazione.
Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico e riunioni/funzioni religiose di cui – rispettivamente – agli art. 18 e 25 del TULPS per le quali sussiste in capo agli organizzatori un onere di preavviso al Questore, il Questore interesserà il CPOSP nella composizione integrata dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata delle autorità preposte. Il CPOSP valuterà circa i profili di safety e le eventuali misure di security ritenute necessarie.
Nel quadro delineato dalla direttiva è centrale il ruolo del Comune che ha la facoltà di autorizzare le manifestazioni pubbliche dopo aver ricevuto dall’organizzatore l’istanza e la documentazione necessaria.
In concreto è il Sindaco che dovrà valutare le misure di sicurezza necessarie e autorizzare la manifestazione, verificare la complessità e la delicatezza di alcuni eventi e, nel caso, rimettere la questione al CPOSP.
Le Linee Guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità allegate alla direttiva dello scorso 18 luglio sostituiscono le precedenti linee guida allegate alla direttiva Morcone. Si applicano solo a quelle manifestazioni caratterizzate da complessità e delicatezza e rimesse alla valutazione del CPOSP su segnalazione della Prefettura non assoggettate ai procedimenti previsti dall’art. 80 TULPS. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo assoggettate ai procedimenti previsti dall’art. 80 TULPS, possono costituire un riferimento che integra gli aspetti già previsti dalle vigenti norme di sicurezza.
La nuova classificazione del livello di rischio abbandona la precedente valutazione tabellare che – sulla base delle tipologie di variabili individuate – concorreva con una somma algebrica a definire il livello basso/medio/elevato del rischio. Ora il rischio va verificato sulla base delle criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo e al numero e caratteristiche dei partecipanti.