Con l’entrata in vigore del precitato articolo 5 si definisce dunque un percorso più
articolato di riallocazione del personale di polizia provinciale che tiene conto sia dell’esigenza
di mantenere in capo alle Province servizi di polizia provinciale connessi allo svolgimento
delle loro funzioni fondamentali in materia di ambiente e circolazione stradale, sia del riordino
delle funzioni di polizia amministrativa locale (come per esempio in materia di caccia e pesca)
ad opera del legislatore regionale, sia delle esigenze di personale di polizia locale dei Comuni
del territorio.
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