Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Il provvedimento estende a tutta l’Italia le misure di cui all’art. 1 Dpcm 8 marzo 2020 previste per la Lombardia e 14 provincie. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificato art.1 lett. d) del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

MUOVERSI SOLO SE NECESSARIO

Evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio salvo che per ragioni di lavoro o di salute o per situazioni di necessità. Per potersi muovere si deve avere il modulo di autocertificazione scaricabile di seguito. Una falsa dichiarazione è un reato. Il modulo che segue è al momento valido per l’interno territorio nazionale.

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E BAR

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.

TRASPORTO PUBBLICO

Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore di tali esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari,il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

PALESTRE E CENTRI SPORTIVI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

AI DATORI DI LAVORO

Si raccomanda a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile (Smart Working) disciplinata per tutto il territorio nazionale.modulo